CONFERMATO IL BONUS MOBILI ANCHE PER IL 2020: ECCO TUTTE LE NOVITÀ

Da in Immobiliari 2020 con 0 Comments

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato anche per quest’anno il Bonus mobili: introdotto con il Decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013, garantisce una detrazione Irpef al 50% per le spese legate all’acquisto di arredi ed elettrodomestici a seguito di opere di ristrutturazione immobiliare. Vediamo quali sono le principali novità e chi può accedere all’agevolazione.

Chi può richiederlo e come?

Il bonus per l’acquisto di arredi e mobili è strettamente collegato a interventi di ristrutturazione edilizia effettuati nel 2020 con prosecuzione nel 2021, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si sono già richieste detrazioni.

Possono accedervi tutti i contribuenti residenti in Italia assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma anche i titolari di società assoggettate all’IRES. La detrazione spetta anche al coniuge, ai familiari entro il terzo grado di parentela e agli affini entro il secondo grado se conviventi con il proprietario.

In tutti i casi, è necessario documentare l’inizio dei lavori attraverso la Dia, Scia, Cil o Cila o tramite un’autocertificazione se le opere sono effettuate in edilizia libera. È essenziale provare che l’acquisto dei mobili sia collegato ai lavori di ristrutturazione e che i nuovi elementi di arredo siano situati realmente all’interno di quello specifico immobile.

Attenzione ai documenti

Scendendo nello specifico, sarà necessario presentare: la domanda di accatastamento, qualora l’immobile non risulti essere stato ancora censito; la copia dei pagamenti IMU e ICI; la Delibera dell’assemblea che ha approvato i lavori (solo se prevista); la Dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori; la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve riportare la data di inizio lavori e la loro tipologia; la Comunicazione ASL con tutti i dettagli relativi ai lavori; la copia del pagamento di mobili e arredi; la comunicazione Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

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